L’amianto, minerale naturale a struttura fibrosa, è stato utilizzato per decenni in svariate forme e tipologie di applicazioni in virtù delle sue numerose caratteristiche di interesse (versatilità, bassi costi, ottime capacità isolanti).
Il suo utilizzo è stato bandito a partire dal 1992 a seguito dell’accertamento della sua estrema pericolosità per la salute dell’uomo, sia in ambienti di lavoro che di vita (l’esposizione a fibre di amianto aerodisperse può comportare in primo luogo asbestosi, carcinoma polmonare, mesotelioma).
Purtroppo, il nostro territorio è ancor oggi disseminato di materiali contenenti amianto (MCA) nonostante le autorità competenti (Ministero della Salute ed ASL) abbiamo disposto ed avviato un piano di censimento, monitoraggio e gestione di tutti i manufatti contenenti MCA, assegnando a titolari di attività/proprietari di immobili specifici obblighi di valutazione, comunicazione e gestione. Tale piano, non di rado, risulta ancor oggi disatteso da chi avrebbe la responsabilità di avviare l’accertamento della presenza di MCA, con conseguente enorme ritardo nel completare una adeguata gestione del rischio.
A seguire, ricordiamo quale sia il processo a cui titolari di attività/proprietari di immobili devono obbligatoriamente attenersi:
- verifica presenza MCA: qualsiasi titolare/proprietario deve verificare puntualmente se all’interno delle proprie aree vi sia MCA, a prescindere da localizzazione, tipologia o stato di conservazione;
- controlli: in caso di accertata presenza di MCA, il titolare/proprietario deve svolgere tutti i controlli necessari a stabilire le caratteristiche del materiale nonché il suo stato di conservazione;
- “Responsabile amianto”: contestualmente a quanto indicato nel punto precedente (quindi in presenza di MCA), il medesimo soggetto nomina un Responsabile, avente compiti di controllo periodico, predisposizione di procedure e documentazione correlati ai materiali riscontrati, coordinamento di eventuali manutenzioni che possano interessare gli stessi;
- informazione: in coordinamento con il Responsabile amianto, il titolare/proprietario dovrà garantire:
- idonea diffusione di tutte le informazioni necessarie ad assicurare una corretta gestione dei MCA (per esempio allo scopo di evitare che lo stesso venga inavvertitamente “disturbato”)
- adeguata tutela di lavoratori/popolazione (es. segnaletica, comunicazioni, segregazione, etc.);
- ulteriori adempimenti: sulla base delle valutazioni descritte, titolare/proprietario e Responsabile amianto, dovranno inoltre:
- stabilire se sia necessario procedere con interventi di bonifica o sia sufficiente un monitoraggio periodico;
- in funzione di quanto indicato nel punto precedente, monitorare periodicamente il MCA, documentando adeguatamente il monitoraggio medesimo;
- inviare comunicazione alla ASL competente in caso di MCA friabile;
- adottare tutte le ulteriori azioni ritenute necessarie, o stabilite dalla ASL di competenza, al fine di rispettare quanto previsto dalla normativa vigente sia in ambienti di vita che di lavoro.
A conclusione del presente articolo, si ritiene utile riportare un elenco indicativo, ma non certo esaustivo, di quali siano le applicazioni in cui sia più probabile riscontrare la presenza di MCA:
- lastre di copertura
- canne fumarie
- cassoni idrici
- tubazioni
- materiali isolanti (rivestimenti, coibentazioni, guarnizioni)
Per approfondimenti:
- Legge 257/92
- DM 06/09/94