Nel sistema di Sorveglianza Sanitaria, il Medico Competente è una figura centrale, collegata direttamente con il Datore di Lavoro e con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Il testo unico regola con precisione sia i requisiti per la nomina, che i compiti e gli obblighi che deve assolvere.
Il Medico Competente è un professionista che è parte integrante dell’organigramma della sicurezza sul lavoro. Una figura centrale, che collabora con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Datore di lavoro, all’interno del processo di valutazione dei rischi, così come stabilito all’articolo 29 comma 1 del D.lgs. 81/2008.
La nomina del Medico Competente: a chi spetta e come avviene
Il Medico Competente è nominato dal Datore di lavoro per effettuare la Sorveglianza Sanitaria e per altri compiti indicati nel Testo Unico. Tra questi c’è, ad esempio, la visita periodica degli ambienti di lavoro.
La nomina del Medico Competente è subordinata alla necessità di effettuare la Sorveglianza Sanitaria (articolo 18 comma 1 lettera a), che è innanzitutto attuata in tutti quei casi per cui la normativa vigente lo preveda (articolo 41 comma 1 lettera a). Consultando l’intero decreto si evince che le condizioni in questione sono rappresentate dalle eventualità in cui i lavoratori svolgano una mansione che contempli:
- movimentazione manuale di carichi (qualora la valutazione dei rischi ed i fattori individuali di cui all’ALLEGATO XXXIII evidenzino un rischio effettivo);
- attività a videoterminale (qualora questa raggiunga la soglia settimanale di 20 ore);
- esposizione ad agenti fisici;
- esposizione ad agenti chimici e più in generale a sostanze pericolose;
- esposizione ad agenti biologici.
Inoltre, occorre prevedere la Sorveglianza Sanitaria per tutte quelle condizioni lavorative non inserite all’interno del Testo Unico ma per le quali normative specifiche non abrogate o successive all’emissione dello stesso richiedano l’accertamento dell’idoneità sanitaria all’esecuzione della prestazione. Tra queste figurano, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il lavoro notturno (D.lgs. 66/2003) e lavori su impianti elettrici ad alta tensione (Decreto Interministeriale del 4 febbraio 2011).
La figura del Medico Competente è quindi eventuale.
L’attività del Medico Competente: i principi cardine
A garanzia dell’effettiva tutela del benessere psicofisico dei lavoratori, l’articolo 39 inoltre disciplina lo svolgimento dell’attività di Medico Competente. Il professionista deve attenersi ai principi del “Codice internazionale di etica”, proposto dalla Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH) e giunto alla sua terza edizione nel 2014. Allo stesso scopo, il legislatore identifica il Medico Competente quale soggetto della sicurezza intellettualmente indipendente, la cui autonomia nell’esecuzione dei propri compiti deve essere preservata ad opera del Datore di lavoro. Inoltre, la normativa dispone che il Medico Competente, qualora lo ritenga opportuno in funzione dell’attività lavorativa svolta dai lavoratori e dei rischi ad essa connessi, possa avvalersi di ulteriori accertamenti diagnostici attraverso la collaborazione con medici specialisti scelti in accordo con il Datore di lavoro, il quale ne sostiene gli oneri.
Infine al comma 6 il Testo Unico contempla la possibilità che, soprattutto nei casi di aziende con più unità produttive, il Datore di lavoro possa decidere di nominare più di un Medico Competente, individuando tra essi quello che svolgerà funzioni di coordinamento e raccordo.
Requisiti e formazione del Medico Competente
La Sezione V del Titolo I del Testo Unico è interamente dedicata alla Sorveglianza Sanitaria. Questa deve essere effettuata esclusivamente ad opera del Medico Competente. Questa figura è individuata tra i professionisti in possesso di almeno uno dei seguenti titoli o requisiti, esplicitati all’articolo 38:
- specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
- attività di docenza in medicina del lavoro, in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica, in tossicologia industriale, in igiene industriale, in fisiologia e igiene del lavoro oppure in clinica del lavoro;
- presentazione, all’assessorato regionale alla sanità territorialmente competente, di domanda corredata dalla documentazione comprovante lo svolgimento dell’attività di medico del lavoro per almeno quattro anni e conseguente autorizzazione dallo stesso all’assolvimento della funzione di Medico Competente, così come disposto dall’articolo 55 del D. lgs. 277/1991;
- specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.
Il medico in possesso di una delle due specializzazioni alternative citate in ultimo, se non ha svolto il ruolo di Medico Competente per almeno un anno nell’arco dei tre anni precedenti all’entrata in vigore del Testo Unico, è tenuto a frequentare l’apposito percorso formativo universitario. Tale percorso è definito dal Decreto Interministeriale del 15 novembre 2010, elaborato dal Ministero dell’Università e della ricerca di concerto con il Ministero della salute. In caso contrario, questi deve provvedere a trasmettere alla Regione opportuna attestazione emessa dal Datore di lavoro allo scopo di ottenere l’abilitazione all’esercizio della funzione.
Indipendentemente dal requisito di cui è in possesso poi, il Medico Competente deve partecipare al programma di Educazione Continua in Medicina, i cui crediti triennali previsti dovranno essere conseguiti per almeno il 70% nella disciplina “Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”.
L’aderenza alle precedenti disposizioni permette l’iscrizione all’Elenco Nazionale dei Medici Competenti istituito presso il Ministero della salute. Il medico ha il dovere di comunicare il possesso dei requisiti e la loro eventuale variazione mediante autocertificazione al Ministero, che provvede all’aggiornamento periodico dell’elenco.
Quindi chiunque possegga tali qualifiche può ricoprire la funzione di Medico Competente? L’articolo 39 specifica con estrema chiarezza che il Medico Competente può essere individuato tra:
- i dipendenti o collaboratori di una struttura esterna, sia essa pubblica o privata, convenzionata con l’imprenditore;
- i liberi professionisti;
- i dipendenti del Datore di lavoro.
Tuttavia il legislatore indica anche una particolare incompatibilità: il dipendente di una struttura pubblica assegnato agli uffici preposti ad attività di vigilanza non può svolgere la funzione di Medico Competente in nessuna organizzazione presente sul territorio nazionale. Questo punto è stato l’oggetto dell’Interpello numero 7 del 2018 posto alla Commissione del Ministero del Lavoro. Nel dettaglio, la Regione Lazio ha chiesto se tale disposizione fosse rivolta a tutte le strutture del Dipartimento di prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali o solo a quelle che svolgono attività ispettiva e se fosse applicabile a tutto il personale con qualifica ispettiva afferente alla ASL. La Commissione ha chiarito che nell’intento del legislatore il Dipartimento di prevenzione delle ASL rappresenta un’unica struttura deputata allo svolgimento di attività polifunzionali, pertanto l’incompatibilità è da ritenersi cogente per tutte le strutture che compongono il citato Dipartimento e per tutto il personale, indipendentemente dalla qualifica posseduta.
Obblighi del Medico Competente relativi alla Sorveglianza Sanitaria
Inevitabilmente, il D.lgs. 81/2008 prevede degli oneri anche per il Medico Competente (articolo 25). Per quanto attiene strettamente la Sorveglianza Sanitaria, questi:
- collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitari […];
- programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;
- consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196(N), e con salvaguardia del segreto professionale;
- consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l’originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;
- fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l’esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria
Inoltre, l’articolo 40 disciplina i rapporti del Medico Competente con il Servizio Sanitario Nazionale, disponendo che entro il primo trimestre dell’anno successivo a quello di riferimento, è dovere del Medico Competente trasmettere per via telematica ai servizi competenti per territorio le informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a Sorveglianza Sanitaria nell’anno precedente, secondo il modello proposto nell’Allegato 3B del D. lgs. 81/2008. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono poi le informazioni ricevute dai Medici Competenti, aggregate dalle Aziende Sanitarie Locali, all’INAIL.