Il Preposto, nominato dal Datore di Lavoro, è una figura chiave nel Sistema di Gestione della Sicurezza in azienda grandi e complesse. Una figura non obbligatoria, ma di cui la legge tratteggia con precisione doveri e compiti, con le conseguenti sanzioni. Molto dettagliate anche le norme che impongono ai preposti uno specifico percorso di formazione, da aggiornare periodicamente.
Il Preposto alla sicurezza: significato e definizione
Per comprendere appieno il ruolo e la funzione del Preposto all’interno di un’azienda è bene partire dalla definizione che ne dà l’articolo 2 del D.lgs. 81/2008:
<<persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionalepotere di iniziativa >>
Si tratta quindi di una figura pienamente inserita nel Sistema di Gestione della Sicurezza, vero e proprio anello di congiunzione tra il Dirigente ed il lavoratore.
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Nomina, obblighi e sanzioni del Preposto
La nomina
La nomina del Preposto non rientra tra gli obblighi cui è soggetto il Datore di Lavoro, salvo il montaggio e smontaggio delle opere provvisionali di cui all’articolo 123 (che esplicitamente richiede che queste attività siano eseguite sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori). Di norma il Datore di Lavoro può pertanto decidere se individuare o meno questa figura in funzione della complessità organizzativa e più in generale delle specifiche esigenze della sua azienda. Qualora infatti il Datore di Lavoro non possa personalmente supervisionare le attività lavorative e verificare l’effettiva attuazione delle direttive da egli stesso impartite, provvederà ad incaricare un Preposto che, ope legis e pertanto senza necessità di delega alcuna, sarà tenuto ad assolvere tale funzione.
Non costituendo quindi la sua nomina un obbligo, ne deriva che non sia prevista alcuna sanzione in caso di sua omessa designazione a carico del Datore di Lavoro o del Dirigente. Tuttavia la mancanza di un Preposto nell’organizzazione determina che i suoi compiti facciano capo al Datore di Lavoro.
Per completezza, occorre però menzionare l’articolo 299, che tratta il principio dell’esercizio di fatto delle funzioni: i doveri e le connesse sanzioni relative ai soggetti della sicurezza quali Datore di Lavoro, Dirigente e Preposto gravano anche su coloro i quali, seppur sprovvisti di esplicita investitura, svolgono in concreto le funzioni in questione. Pertanto il Preposto che non è stato ufficialmente individuato ma esercita i poteri giuridici ad esso riferiti detiene a proprio carico obblighi ed eventuali sanzioni.
Gli obblighi
Nel dettaglio, il Preposto è destinatario dei seguenti obblighi elencati all’articolo 19:
- sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37.
Trattandosi di obblighi, sul Preposto gravano necessariamente delle sanzioni, espresse all’articolo 56, corrispondenti alla violazione di ognuno degli oneri. Pertanto è opportuno che il Datore di Lavoro, una volta individuato il soggetto in possesso di quelle competenze professionali e quei poteri gerarchici e funzionali cui l’articolo 2 fa riferimento, attribuisca a costui l’incarico per iscritto, esplicitando gli obblighi connessi alla funzione e le sanzioni a carico.
La formazione del Preposto alla sicurezza
Come ogni soggetto della sicurezza, per poter adempiere efficacemente ai propri obblighi il Preposto deve essere stato adeguatamente formato. In particolare, la formazione del Preposto è disciplinata all’interno dell’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011, che richiede che questi segua innanzitutto i corsi di Formazione Generale e Formazione Specifica rivolti ai lavoratori.
Nello specifico, la Formazione Generale dei lavoratori non possa essere inferiore alle 4 ore e debba vertere sui concetti generali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, propedeutici alla comprensione di quanto verrà trattato nella successiva Formazione Specifica. La Formazione Specifica dei lavoratori, invece, deve trattare tutti rischi riferiti alle specifiche mansioni del lavoratore e al settore o comparto di appartenenza dell’azienda ed avere una durata minima variabile in funzione dell’attività svolta dal collaboratore e del settore ATECO dell’azienda:
- 4 ore per la classe di rischio basso;
- 8 ore per la classe di rischio medio;
- 12 ore per la classe di rischio alto.
A questa formazione, cui non è esonerato, il Preposto dovrà affiancare un corso specifico in relazione ai compiti esercitati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, corso che prende il nome di Formazione Particolare Aggiuntiva per il Preposto. La durata minima di questo modulo integrativo per i Preposti è di 8 ore e dovrà affrontare i seguenti contenuti minimi:
- Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale e relativi compiti, obblighi, responsabilità;
- Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione aziendale;
- Definizione e individuazione dei fattori di rischio specifici;
- Incidenti e infortuni mancati;
- Tecniche di comunicazione e di sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare i lavoratori neoassunti, somministrati, stranieri;
- Valutazione dei rischi, con particolare riferimento al contesto all’interno del quale il Preposto opera;
- Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
- Modalità di esercizio della funzione di controllo dell’osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione.
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Pertanto in funzione delle particolari caratteristiche la formazione complessiva del Preposto potrà avere una durata variabile dalle 16 alle 24 ore. Questa dovrà essere sottoposta ad aggiornamento con periodicità quinquennale e di durata minima di 6 ore.
Corsi di aggiornamento per i preposti
L’ Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016 prevede la possibilità per il Preposto di svolgere parte della sua formazione in modalità e-learning, in particolare:
- Le 4 ore di Formazione Generale del Lavoratore;
- Le eventuali 4 ore di Formazione Specifica di rischio basso;
- Dai punti 1. a 5. della formazione particolare aggiuntiva per il Preposto.