Il RLS è una figura chiave nella normativa sulla Sicurezza e Salute nei luoghi di lavoro. E’ il rappresentante delle istanze dei lavoratori nei confronti del datore di lavoro e dei suoi consulenti (ad esempio, RSPP). La legge gli attribuisce una serie di diritti e poteri fondamentali e, nello stesso tempo, gli impone un chiaro e approfondito obbligo di formazione.
RLS: origini e normativa di riferimento
Tra le novità più rilevanti introdotte dal D.Lgs. 626/1994, normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che adattò le disposizioni italiane in materia a quelle stabilite dalla Comunità Economica Europea, è sicuramente degna di nota l’ufficializzazione di un’ulteriore figura obbligatoria tra quelle che costituiscono il sistema di prevenzione aziendale: il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). L’incarico, in realtà, nasce oltre un ventennio prima, con l’emanazione della Legge 300/1970 (nota come Statuto dei Lavoratori), che all’articolo 9 dispone che
“I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica .”
Si assiste così all’attribuzione di un ruolo attivo ai lavoratori, all’acquisizione della possibilità di far valere i propri diritti e le proprie esigenze da parte del personale impiegato. Quest’innovazione si inserisce nella più ampia operazione italiana di introduzione del principio di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, sinora offuscato dalla supremazia delle esigenze produttive e di ricostruzione economica che il Paese aveva conosciuto a seguito del secondo conflitto mondiale.
La rilevanza attribuita allora al Rappresentate dei Lavoratori per la Sicurezza risulta confermata, in tempi più recenti, dall’attuale Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, il D.Lgs. 81/2008, che all’articolo 2 lo definisce
“persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.”
La sua istituzione è coerente con l’intento del legislatore di superare la tradizionale concezione passivizzante del lavoratore quale soggetto esclusivamente titolare di diritti: al comma 1 infatti il Decreto specifica che << Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro >>. È così dunque che i lavoratori acquisiscono anche dei doveri, un ruolo più attivo e determinante all’interno della gestione aziendale della prevenzione e protezione.
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La figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza: come si sceglie
Soggetto della sicurezza descritto e regolamentato all’interno della Sezione VII del D.Lgs. 81/2008, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza deve essere individuato in tutte le aziende. In particolare, l’articolo 47 del Testo Unico riferisce che:
- nelle aziende o unità produttive occupanti fino a 15 lavoratori il RLS è di norma eletto direttamente dai lavoratori tra i lavoratori stessi;
- nelle aziende o unità produttive che invece ospitano oltre i 15 lavoratori, questi è eletto dai lavoratori oppure designato all’interno delle rappresentanze sindacali in azienda.
Le modalità di elezione o designazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti a disposizione per l’espletamento delle relative funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.
Indipendentemente dalle modalità con le quali viene nominato, il legislatore individua un numero di RLS da identificare in relazione a quello dei lavoratori occupati:
- almeno un RLS nelle aziende o unità produttive che impiegano fino a 200 lavoratori;
- almeno tre RLS in quelle che ne hanno da 201 a 1.000;
- almeno sei RLS nel caso in cui i lavoratori sono più di 1.000.
RLS territoriale e RLS del sito produttivo
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, figura tanto rilevante quanto complessa, può essere declinato secondo altre due sfaccettature che sussistono solo in determinate condizioni: una è quella del RLS territoriale (RLSt) e l’altra del RLS di sito produttivo (RLSsp). Il RLSsp è una figura presente esclusivamente in caso di coesistenza di più aziende o cantieri all’interno di specifici contesti espressamente citati nell’articolo 49 e che viene individuata tra i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza delle aziende o cantieri coinvolti.
Nelle situazioni più comuni invece il RLS può essere istituito internamente all’azienda oppure a livello territoriale. In quest’ultimo caso si parla di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale, figura che assolve le funzioni di un qualsiasi RLS all’interno di tutte quelle aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza presso le quali non è stato eletto o designato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
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Attribuzioni e obblighi del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Quello del RLS è un ruolo che potremmo definire “di portavoce” del personale impiegato, di intermediario tra le figure tecniche della prevenzione aziendale ed i lavoratori. Lo scopo è assicurare ancor più gli interessi di salute e sicurezza di questi ultimi e garantirne la tutela.
Benché ai più possa apparire scontato, occorre specificare come vi sia un’incompatibilità tra la nomina di RLS e quella di membro del Servizio di Prevenzione e Protezione (articolo 50 comma 7). Questi ultimi, infatti, sono soggetti del sistema di prevenzione aziendale individuati dal Datore di Lavoro che fungono da consulenti dello stesso, principale responsabile giuridico delle violazioni in materia. Il RLS è invece identificato dai lavoratori per rappresentare le loro istanze in materia di salute e sicurezza al Datore di Lavoro e al Servizio di Prevenzione e Protezione. Per non scoraggiare l’assunzione del ruolo, il legislatore non prevede alcun obbligo per il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, eccezion fatta per il dovere di mantenere il segreto:
- riguardo le informazioni contenute nel Documento di Valutazione dei Rischi e/o nell’eventuale Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza, dei quali riceve copia su sua espressa richiesta e per le sole finalità di esercizio delle proprie funzioni;
- in merito ai processi lavorativi.
Il Testo Unico, infatti, parla piuttosto di attribuzioni del RLS, elencate all’articolo 50 quali facoltà e diritti dello stesso:
- accedere ai luoghi di lavoro;
- essere consultato:
- preventivamente e tempestivamente in merito alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica degli interventi preventivi;
- al momento della nomina dei membri del Servizio di Prevenzione e Protezione, degli addetti alle emergenze e del Medico Competente;
- riguardo l’organizzazione della formazione;
- ricevere informazioni e documentazione aziendale nonché una formazione tali da rendere possibile l’efficace espletamento della sua funzione;
- segnalare eventuali rischi rilevati, fare proposte riguardo le attività preventive e promuoverne l’attuazione;
- partecipare alla riunione periodica, qualora si tratti di unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori, ed è anche sua facoltà richiederne la convocazione (articolo 35 comma 4);
- relazionarsi con le autorità competenti, alle quali formulare osservazioni in occasione di verifiche e fare ricorso qualora le misure preventive e protettive aziendali o i mezzi per realizzarle non siano idonei.
Per esercitare le funzioni attribuitegli, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza deve necessariamente poter disporre di tempi, spazi e mezzi congrui e lavorare secondo modalità stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale. Ne deriva che, per un efficace espletamento dell’incarico, questi non possa subire pregiudizio di alcuna natura ma sia anzi tutelato secondo le stesse leggi che salvaguardano le rappresentanze sindacali.
Conseguentementeil Testo Unico non prevede alcuna sanzione che possa essere inflitta al RLS.
Nonostante non vi siano espliciti obblighi in capo al RLS, è intuibile tuttavia come sia auspicabile e atteso che questi, dato il suo ruolo di rappresentanza dei lavoratori a tutela di condizioni lavorative salubri e sicure, mantenga una condotta politicamente e moralmente corretta nei riguardi di tutti i soggetti con i quali si interfaccia nell’esercizio delle proprie funzioni.
Affinché queste possano essere espletate in maniera efficace, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza deve ricevere una preparazione tecnica specifica.
La consultazione del RLS
È opportuno inoltre evidenziare come il Rappresentante possa giocare un ruolo decisivo ed essere attivamente coinvolto nella gestione della prevenzione e protezione organizzativa tramite la consultazione, che rappresenta comunque responsabilità del Datore di Lavoro effettuare: contro la violazione di detto obbligo il RLS non può nulla, se non ricorrere alle autorità competenti, e dunque non può essere esposto ad alcuna pena.
La consultazione del Rappresentate dei Lavoratori per la Sicurezza, nei casi previsti dall’articolo 50 e precedentemente citati, rappresenta un obbligo del Datore di Lavoro il cui mancato adempimento è punibile con un’ammenda che va da 2.233,65 a 4.467,30 euro, secondo quanto stabilito dall’articolo 55, comma 5, lettera e). Questa attribuzione del RLS e al contempo onere del Datore di Lavoro rappresenta una fonte di conoscenza e di consapevolezza talvolta sottovalutata. Consultando il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, il Datore di Lavoro assolve ad uno dei suoi obblighi ma soprattutto ha l’occasione di acquisire informazioni più puntuali e specifiche in merito alle condizioni di lavoro del suo personale. La consultazione del RLS quindi risponde sì ad esigenze di compliance ma può anche fornire nuovi spunti per realizzare un efficace sistema di prevenzione e tutela dei lavoratori.
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La formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve essere svolta in collaborazione con gli organismi paritetici eventualmente presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività e in ogni caso durante l’orario di lavoro, senza comportare alcun onere economico a carico del discente. La formazione del RLS è disciplinata dall’articolo 37 comma 11 del Testo Unico, all’interno del quale il legislatore dispone i << seguenti contenuti minimi:
- principi giuridici comunitari e nazionali;
- legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
- definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- valutazione dei rischi;
- individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
- aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori;
- nozioni di tecnica della comunicazione. >>
La durata minima del corso, cui deve seguire una verifica dell’apprendimento, ammonta a 32 ore, 12 delle quali devono vertere sui rischi specifici presenti in azienda e le relative misure di prevenzione e protezione. Il Rappresentate dei Lavoratori per la Sicurezza è tenuto poi ad un aggiornamento periodico delle proprie conoscenze attraverso la partecipazione a corsi di durata:
- non inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori;
- non inferiore a 8 ore annue per quelle che impiegano più di 50 lavoratori.
L’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016 specifica che la formazione e l’aggiornamento dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza deve essere svolta necessariamente in presenza e, a differenza di altri corsi di formazione rivolti ad altri soggetti della sicurezza, non è erogabile in modalità e-learning salvo disposizioni differenti all’interno della contrattazione collettiva nazionale.