Nella circolare del 15 Marzo 2018 , l’Ispettoratorato Nazionale del Lavoro precisa che in assenza di Documento di Valutazione dei Rischi il contratto di Lavoro Intermittente (a chiamata) si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Già due sentenze del 2017 del tribunale di Milano e di Vicenza avevano sostenuto:
- “il contratto di lavoro intermittente, in assenza del documento di valutazione dei rischi, si considera nullo, con conseguente riconducibilità del rapporto di lavoro alla fattispecie tipica del contratto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 1419 c.c.”
- “sebbene sia vero che il legislatore abbia previsto espressamente la conversione del rapporto di lavoro soltanto in caso di superamento della durata massima del contratto, “va tuttavia considerato che l’assenza della valutazione dei rischi forma oggetto di un preciso divieto alla conclusione di contratti di lavoro intermittente. Ne consegue che, in presenza di un rapporto pacificamente di lavoro subordinato e di fronte alla violazione del divieto previsto per legge, la conseguenza non può che essere la sussunzione del rapporto nell’alveo dell’ordinario rapporto di lavoro”.
L’ispettorato conferma l’orientamento della giurisprudenza in ragione del fatto che, le esigenze di protezione di un diritto primario, quale quello alla salute, non possono che portare alla nullità dei contratti di lavoro atipici stipulati in violazione della specifica norma di prevenzione (redazione del DVR), che esige una particolare protezione per i lavoratori.